Il testo definitivo della Transizione 5.0 conferma in gran parte la bozza circolata ad inizio giugno. L'attesa è "quasi" finita!
Pubblicato il testo definitivo del decreto attuativo della misura Transizione 5.0. Questa versione, firmata digitalmente e bollinata, è quella definitiva che le imprese possono iniziare a prendere come riferimento per strutturare i progetti d’innovazione.
Ancora una “piccola” attesa per la Transizione 5.0
Tuttavia, dobbiamo ancora attendere “pochi giorni”, stando alle parole del Ministro D’Urso, perché la misura sia pienamente operativa. Infatti dovremo aspettare l’apertura della piattaforma del GSE, che avverrà con l’apposito decreto direttoriale (entro 5 giorni, teoricamente).
Inoltre consigliamo di attendere anche la circolare con le linee guida che descriverà alcuni esempi di applicazione del piano. Soprattutto per quanto riguarda il calcolo del risparmio energetico ex ante ed ex post.
Cosa viene confermato della bozza?
Possiamo però già vedere che il documento conferma molti dei punti delle ultime bozze che abbiamo visto.
Principali novità sono le figure che potranno effettuare le certificazioni ex ante ed ex post e la questione, centrale nel dibattito degli ultimi mesi, del applicazione di una versione soft del regolamento DNSH.
Certificazioni: Nuovi Soggetti Abilitati
Cambia l’elenco dei soggetti titolati a fare le certificazioni. Oltre a EGE ed ESCo, sono ora abilitati anche ingegneri iscritti nella sezione A dell’albo professionale, con comprovata esperienza nell’efficienza energetica dei processi produttivi. Questo aumento di opzioni dovrebbe facilitare le aziende nel processo di certificazione.
DNSH: Un Compromesso Accettabile
Una delle modifiche più rilevanti riguarda il principio DNSH (Do No Significant Harm). Dopo lunghe trattative con la Commissione Europea, l’applicazione di questo principio è stata “ammorbidita”. Questo cambiamento permetterà a settori come l’agricoltura e le industrie energivore, inizialmente escluse, di accedere agli incentivi.
Divieto di cumulo più restrittivo
Unica novità non proprio positiva è l’introduzione del divieto di cumulo l’articolo con le altre misure finanziate dall’UE. Infatti, è stato modificato l’articolo 11, probabilmente su richiesta della Commissione UE, che inizialmente prevedeva la cumulabilità generale con le altre misure finanziate dall’Unione.
Comunque la misura resta cumulabile con tutti quegli incentivi che vengono finanziati con risorse nazionali, ad eccezione del credito d’imposta ZES e del credito d’imposta per la Transizione 4.0, quando riferito ai medesimi investimenti.