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Iperammortamento 2026: come funziona davvero secondo la bozza del decreto attuativo

13-04-2026 Agevolazioni fiscali, beni strumentali

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Il ritorno dell’iperammortamento nel 2026, con il Nuovo Piano Transizione 5.0, rappresenta una delle novità più rilevanti per le imprese che intendono investire in beni strumentali e tecnologie avanzate. In continuità con la Transizione 5.0 del biennio 2024-2025, la bozza del decreto attuativo mantiene la logica per cui il beneficio non è più automatico e legato al semplice investimento, ma si tratta di una misura strutturata, che richiede una gestione precisa e coordinata di tutti gli aspetti procedurali, tecnici e documentali.

Come evidenziato anche da analisi di settore, il nuovo impianto prevede che la fruizione del beneficio sia subordinata al rispetto di un iter articolato. Questo significa che le imprese non dovranno più limitarsi a verificare i requisiti del bene, ma dovranno gestire correttamente l’intero ciclo di vita dell’investimento: dall’avvio, alle comunicazioni, fino alla documentazione finale e ai futuri controlli.

In questo scenario, il vero rischio non è più solo tecnico, ma procedurale e documentale. E proprio per questo motivo, il modo in cui viene impostato il progetto fin dall’inizio diventa determinante per ottenere e mantenere il beneficio nel tempo.

Avvio degli investimenti e nuova definizione di struttura produttiva

Uno degli elementi più rilevanti, confermati dalla bozza del decreto attuativo, riguarda quali investimenti rientrano nell’incentivo 2026-2028 (in termini temporali) e il loro collegamento con una specifica struttura produttiva.

A differenza della “vecchia” 5.0, in cui il discriminante era il primo impegno giuridicamente rilevante all’acquisto, quindi l’ordine del bene, oggi viene confermato come riferimento l’articolo 109 del TUIR, come da Legge di Bilancio, ovvero, rientrano tutti gli investimenti consegnati a partire dal 1° gennaio 2026.

Questa è un’ottima notizia per tutti gli imprenditori i cui ordini, avviati nel 2025, magari con l’intenzione di partecipare alla Transizione 5.0, non sono arrivati in tempo (31 dicembre 2025) per ottenere il credito d’imposta. Potranno quindi essere “recuperati” con questo Nuovo Piano Transizione 5.0.

Altra questione che viene chiarita dalla bozza è come questo investimento si inserisce in una specifica unità produttiva.

La nuova definizione di “struttura produttiva” implica che il beneficio sia legato a un contesto operativo preciso: il bene dev’essere integrato in un processo produttivo identificabile e coerente. Questo introduce un livello di complessità ulteriore, perché richiede una visione sistemica dell’investimento, che tenga conto non solo del bene, ma anche del contesto in cui viene utilizzato.

Errori in questa fase – ad esempio una non corretta identificazione della struttura produttiva o una incoerenza tra investimento e utilizzo – possono compromettere l’intera agevolazione, anche in presenza di un bene tecnicamente idoneo.

Comunicazioni al GSE: la nuova architettura della procedura

Il cuore della nuova disciplina è rappresentato dal sistema di comunicazioni obbligatorie al GSE, che mantiene l’impianto testato con la “vecchia” Transizione 5.0. L’accesso e la fruizione del beneficio sono infatti subordinati al rispetto di una sequenza precisa di comunicazioni, che scandiscono le diverse fasi dell’investimento.

Ognuna prevede per il GSE la possibilità di richiedere integrazioni, sia di tipo documentale/amministrativo che nel merito tecnico, e l’invio all’azienda di una conferma che le permette di passare allo step successivo.

Questo è uno dei passaggi più delicati dell’intera misura: è proprio nella gestione delle comunicazioni che si concentrano la maggior parte degli errori che portano al blocco o alla perdita del beneficio.

La prima comunicazione, definita ex ante o preventiva, ha la funzione di dichiarare l’intenzione di effettuare l’investimento e di fornire una prima rappresentazione del progetto, che può includere più beni. In questa fase devono essere indicati elementi fondamentali come i dati dell’impresa, la descrizione dell’intervento, l’importo previsto e le tempistiche. Si tratta di un passaggio cruciale, perché consente di “prenotare” il beneficio e di impostare correttamente l’intera procedura.

Segue poi la comunicazione di conferma, che dev’essere inviata entro 60 giorni dalla conferma del GSE alla comunicazione ex ante. Questa serve a dimostrare che l’investimento è effettivamente partito. In questa fase è necessario fornire evidenze concrete, come il pagamento di un acconto (minimo 20% del valore) o la formalizzazione di un contratto di leasing. Questo passaggio ha lo scopo di evitare dichiarazioni puramente teoriche e di collegare il beneficio a investimenti reali.

La comunicazione di conclusione rappresenta il momento più delicato: è quella che consente di attestare che l’investimento è stato completato e che tutti i requisiti sono stati rispettati, incluso quello di interconnessione. Solo dopo questa fase, e a condizione che non emergano criticità, il beneficio può essere effettivamente utilizzato.

Importante novità sta nella possibilità di inviare più comunicazioni preventive per la stessa struttura produttiva contemporaneamente, a differenza della misura precedente, e di inviare separatamente per i diversi beni più comunicazioni di completamento riferite alla stessa comunicazione preventiva.

Infine, la bozza prevede anche una possibile comunicazione annuale, con funzione di monitoraggio. Questo introduce una logica di controllo continuo, che rende ancora più importante la coerenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato, il monitoraggio del progetto e il rispetto delle tempistiche amministrative.

Fruizione del beneficio: quando si può utilizzare davvero l’iperammortamento

Uno degli aspetti più importanti da comprendere è che la fruizione del beneficio non coincide più con il semplice completamento dell’investimento. Anche se il bene è stato acquistato, installato e interconnesso, l’impresa non può automaticamente iniziare a beneficiare della maggiorazione fiscale.

La logica introdotta dalla bozza del decreto attuativo è chiara: il beneficio diventa utilizzabile solo dopo che l’intera procedura è stata completata correttamente. Questo significa che tutte le comunicazioni devono essere state inviate nei tempi previsti, che i dati dichiarati devono essere coerenti tra loro e che la documentazione tecnica e contabile deve essere completa e verificabile.

Dal punto di vista fiscale, l’iperammortamento mantiene la sua natura di variazione extracontabile, che consente di aumentare il costo deducibile del bene e quindi di ridurre l’imponibile. Tuttavia, questa possibilità è subordinata alla corretta gestione dell’intero iter procedurale. Un errore nella sequenza delle comunicazioni, una incongruenza nei dati o una documentazione incompleta possono bloccare la fruizione o esporre l’impresa a contestazioni future.

In questo contesto, diventa evidente che la gestione dell’incentivo non può essere lasciata a una logica “a posteriori”. È necessario pianificare fin dall’inizio tutte le fasi, coordinando aspetti tecnici, fiscali e procedurali.

In altre parole, il nuovo iperammortamento non premia solo chi investe, ma soprattutto chi è in grado di gestire correttamente il processo.

Documentazione tecnica e certificazioni: obblighi rafforzati

La bozza del decreto attuativo rafforza in modo significativo il ruolo della documentazione tecnica, che diventa uno degli elementi centrali per dimostrare la correttezza dell’operazione. Non si tratta più di un semplice supporto alla pratica, ma di un vero e proprio pilastro su cui si basa la difendibilità del beneficio.

Una delle novità più rilevanti riguarda la perizia tecnica, che diventa obbligatoria anche per investimenti di importo inferiore a 300.000 euro. Questo rappresenta un cambio di approccio importante, perché estende l’obbligo di analisi tecnica approfondita a una platea molto più ampia di imprese. La perizia deve attestare non solo la presenza dei requisiti tecnologici, ma anche la corretta interconnessione e integrazione del bene nel sistema aziendale.

Accanto alla perizia, viene introdotto l’obbligo di certificazione da parte di un revisore legale, che ha il compito di validare i costi e garantire la correttezza delle informazioni contabili. Questo passaggio aggiunge un ulteriore livello di controllo, rendendo la pratica più “sicura” ma anche più complessa.

Infine, è necessario conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e fiscale, predisposta fin dall’inizio in modo coerente e strutturato.

👉 Non si tratta solo di “avere i documenti”, ma di costruire un sistema documentale che sia:

  • coerente
  • completo
  • difendibile in caso di controllo

La documentazione deve inoltre riportare le corrette diciture normative e mantenere coerenza con quanto dichiarato nelle comunicazioni al GSE.

Investimenti in energia rinnovabile: nuove opportunità e vincoli

La bozza introduce anche importanti novità per quanto riguarda gli investimenti in energia rinnovabile, che possono essere agevolati anche in modo indipendente rispetto ai beni 4.0. Questo rappresenta un ampliamento significativo del perimetro dell’incentivo, perché consente alle imprese di investire in impianti energetici senza dover necessariamente collegare tali investimenti all’acquisto di macchinari inclusi negli allegati tecnici, come era previsto sin ora.

Tuttavia, questa apertura è accompagnata da criteri tecnici molto stringenti, in particolare per quanto riguarda il dimensionamento degli impianti. Gli impianti devono essere progettati in modo coerente con il fabbisogno energetico dell’impresa e non possono essere sovradimensionati (105% del fabbisogno). Questo richiede un’analisi accurata dei consumi e una progettazione tecnica precisa, che tenga conto delle caratteristiche specifiche dell’attività produttiva.

Sono ammessi sia impianti di produzione di energia (come il fotovoltaico) sia sistemi di accumulo, ma sempre nel rispetto dei parametri previsti. Anche in questo caso, la documentazione tecnica gioca un ruolo fondamentale, perché deve dimostrare la coerenza tra dimensionamento, utilizzo e benefici attesi.

Controlli del GSE e documenti da conservare

Il ruolo del GSE rimane centrale. Non si limita a ricevere le comunicazioni, ma svolge un’attività di verifica e controllo che può incidere direttamente sulla fruizione del beneficio.

Il GSE può infatti analizzare le comunicazioni inviate, verificare la coerenza dei dati e richiedere integrazioni documentali. In caso di anomalie, può bloccare la procedura o segnalare criticità che potrebbero avere conseguenze sull’effettivo utilizzo del beneficio fiscale.

Per questo motivo, è fondamentale che l’impresa sia in grado di conservare e organizzare in modo efficace tutta la documentazione relativa all’investimento. Questo include non solo i documenti obbligatori, ma anche tutte le evidenze che possono dimostrare la correttezza delle scelte effettuate.

La gestione dei controlli non è un aspetto secondario, ma una parte integrante della strategia di accesso all’incentivo. Una documentazione incompleta o incoerente può compromettere il beneficio anche a distanza di anni.

In questo contesto, il controllo non è un evento eventuale, ma una fase fisiologica del processo.

Perché farsi affiancare da Finply

Il nuovo iperammortamento non è semplicemente più complesso: è strutturalmente diverso rispetto alla vecchia versione, precedente ai crediti d’imposta. La combinazione di:

  • procedura GSE
  • comunicazioni obbligatorie
  • documentazione tecnica
  • controlli

richiede un approccio integrato, che difficilmente può essere gestito internamente senza competenze specifiche.

Finply affianca le imprese in tutte le fasi del processo, con un approccio strutturato e orientato alla sicurezza del beneficio, come dimostrato da una success rate del 100% per quanto riguarda la gestione della precedente misura di Transizione 5.0.

👉 Questo significa:

  • impostare correttamente la procedura fin dall’inizio
  • gestire in modo puntuale le comunicazioni al GSE
  • rispondere rapidamente a eventuali richieste di integrazione
  • costruire una documentazione tecnica solida e difendibile

L’obiettivo non è solo ottenere il beneficio, ma farlo in modo sicuro, evitando rischi futuri.

Per questo Finply fornisce al cliente anche un dossier documentale completo, che includa contratti, fatture, pagamenti, comunicazioni, evidenze tecniche e ogni elemento utile a dimostrare la coerenza dell’investimento. Questo dossier rappresenta la base su cui si fondano eventuali controlli futuri.

Vuoi capire come impostare correttamente la procedura?

Se stai pianificando investimenti nel 2026–2028, questo è il momento giusto per strutturare correttamente l’intero processo.

👉 Una valutazione preliminare oggi può fare la differenza tra:

  • ottenere il beneficio
  • oppure perderlo per errori procedurali

Possiamo supportarti in tutte le fasi:

  • analisi dell’investimento
  • gestione delle comunicazioni
  • redazione della documentazione tecnica
  • assistenza in caso di controlli

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